Consenso informato

"Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso".

(Convenzione di Oviedo del 1997, Cap. II, art. 5)

È un diritto fondamentale del paziente essere informato sui trattamenti da intraprendere in maniera chiara ed esaustiva. Solo attraverso un’informazione corretta il paziente potrà scegliere liberamente di accettare e/o rifiutare le proposte diagnostiche o terapeutiche formulate dai medici. L’accettazione dei trattamenti da eseguire avviene attraverso la compilazione di appositi moduli (Moduli del “Consenso informato”).

Il paziente ha diritto a ricevere tutti i chiarimenti che ritiene opportuni sia da parte del personale medico, sia dagli infermieri professionali operanti nell’unità operativa di degenza, secondo le rispettive competenze.